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Politiche di sviluppo Rurale
Commissione Volontaria
09/05/2024

Si trasmette quanto inviato dal Dott. Cintia della REgione:

Facendo seguito alla mail trasmessa in data 22/04/2024, si invia copia della D.D. inerente le modifiche per la "Trasformazione impegno".

Cordiali saluti

 

Al fine di fare chiarezza su alcuni aspetti inerenti le prossime attività di presentazione domande "sostegno 2024 _ CSR 2023-2027", in riferimento all'oggetto, si trasmette in via ufficiosa il testo di revisione del criterio della "Trasformazione di impegno in corso".

La nuova formulazione andrà a sostituire integralmente quanto declinato nei bandi di sostegno 2023 e 2024 degli interventi SRA01 e SRA29.

 Il testo revisionato sarà oggetto di apposita "Determinazione di aggiornamento Bando" che vi sarà trasmessa nei prossimi giorni, non appena licenziata.

 Cordialmente

  

TESTO REVISIONATO

 Trasformazione di impegno in corso ed aumento di superficie 

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto con l’intervento SRA01 (ovvero SRA29) in un altro impegno rafforzato.

Il nuovo impegno deve risultare costituito, oltre che dall’iniziale intervento SRA01 (ovvero SRA29), da un solo ulteriore intervento nel rispetto della combinazione degli interventi di cui all’articolo 4, paragrafo 6, nelle forme e modalità di seguito riportate.

La trasformazione impegno è attiva fino all’annualità di presentazione domanda 2025, a valere per le domande di conferma impegno collegate a domande iniziali annualità 2023 e 2024.

In caso di Cambio Beneficiario (CB) la trasformazione impegno è attivabile sia dal cedente che dal subentrante.

Dal 2026 la “trasformazione di impegno in corso, cosi come declinata, non sarà più applicabile.

Per attivare la domanda di “trasformazione di impegno in corso” occorre procedere con la compilazione di una nuova domanda di sostegno, relativa ai due interventi capofila SRA01 o SRA29, andando poi a "fleggare" la finalità “trasformazione impegno” secondo le modalità definite dall’OP AGEA.

Attivando la trasformazione impegno è consentito l’aumento di superficie rispetto alla SOI presente nella domanda di sostegno iniziale.

Ai fini del rispetto del criterio del mantenimento, valgono e devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. se la trasformazione impegno è richiesta dal beneficiario iniziale della domanda di sostegno, la domanda di trasformazione è ammissibile solo se la “nuova SOI trasformata” ricomprende almeno l'80% della SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;
  2. se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario sia dal cedente che dal/dai subentrante/i, le domande di trasformazione sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle rispettive domande, ricomprende almeno l'80% della SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;
  3. se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario solo dal cedente (ovvero solo dal/dai subentrante/i), le domanda di trasformazione e di conferma impegno sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle domande (di trasformazione e conferma impegno), ricomprende almeno l'80% della SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione.

Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, la domanda di trasformazione (e di conferma impegno) è considerata inammissibile con conseguente decadenza della domanda iniziale di sostegno.

La trasformazione impegno è ammissibile se ricompresa nelle seguenti casistiche:

-          da SRA01 a “SRA01 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA04, SRA12, SRA13, SRA24”;

-          da “SRA01+SRA12” a “SRA29+SRA12”;

-          da SRA01 a SRA29;

-          da SRA01 a “SRA29+un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”,

-          da SRA29 a “SRA29 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”;

La superficie richiesta ad impegno per SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24 deve risultare sotto impegno anche nella domanda trasformata di SRA01 (ovvero SRA29) nel rispetto delle casistiche sopra riportate, pena l’inammissibilità delle stesse superfici richieste in SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24.

Le domande di sostegno relative a SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24, possono essere rilasciate solo a seguito del precedente rilascio della domanda di sostegno/trasformazione di SRA01 o SRA29, pena la loro inammissibilità.

Il nuovo impegno è considerato assunto dal beneficiario per l’intero periodo specificato nel pertinente intervento, a prescindere dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.

 Dr. Francesco Cintia

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